Negazione dell’esistenza delle camere a gas. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
Non ricadono nell'ambito di tutela dell'art. 10 CEDU dichiarazioni che promuovono discriminazioni razziali o religiose e che risultano contrarie alle idee e ai valori fondamentali della Convenzione, in particolare alla giustizia e alla pace.
(Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato per aver distribuito pubblicazioni relative al regime nazionalsocialista, che negavano l’esistenza delle camere a gas nei campi di concentramento e che glorificavano Hitler. Egli lamentava la violazione dell'art. 10 CEDU. La Commissione ha ritenuto che l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione fosse "necessaria in una società democratica" e ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato).
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