Propaganda a favore di un’organizzazione terroristica. Illegittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
Nel determinare se un articolo costituisce propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, le autorità nazionali, tenendo conto del contesto di pubblicazione, dei contenuti specifici del testo considerato e delle potenzialità dannose dello stesso, dovranno valutare se esso sia idoneo ad istigare alla violenza, alla resistenza armata o alla ribellione, o se configuri un’ipotesi di discorso di odio.
(Caso relativo a un procedimento penale promosso contro il proprietario e editore di una rivista turca per atti di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica (il PKK, Partito dei lavoratori del Kurdistan). Il ricorrente lamentava la violazione del suo diritto alla libertà di espressione. La Corte ha rilevato che i giudici turchi non avevano condotto un’analisi appropriata del testo pubblicato, non emergendo dalla sentenza di condanna se il contenuto del testo impugnato fosse idoneo a istigare alla violenza, alla resistenza armata o alla rivolta, o se costituisse un’ipotesi di discorso d’odio. In conseguenza, ha riscontrato la violazione dell’art. 10 CEDU).
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