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Falakaoğlu e Saygılı c. Turchia, N. 11461/03, CEDU (Seconda Sezione), 19 dicembre 2006

Abstract

Propaganda a favore di un’organizzazione terroristica. Illegittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1.    Il compito di informazione implica doveri e responsabilità, con la conseguenza che i media dovranno imporsi taluni limiti nel loro operato professionale. Ciò vale in particolare quando fatti gravi vengono imputati a persone individuate per nome, in considerazione del rischio di una condanna pubblica.

2.    Il diritto alla libertà di espressione può essere legittimamente limitato solamente qualora il suo esercizio si traduca in discorsi d’odio o nell’incitamento all’uso della violenza, alla resistenza armata o alla rivolta.

(Caso relativo alla condanna del direttore e del proprietario del quotidiano Yeni Evrensel per aver pubblicato articoli che designavano due agenti come obiettivi di organizzazioni terroristiche. I ricorrenti lamentavano la violazione del loro diritto alla libertà di espressione. La Corte ha osservato che le affermazioni contenute negli articoli in questione, pur essendo particolarmente offensive, non invitavano all’uso della violenza, alla resistenza armata o alla rivolta, né potevano essere lette come un discorso d’odio. In conseguenza, ha riscontrato la violazione dell’art. 10 CEDU, non valutando l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti necessaria in una società democratica).