Procedura di infrazione nei confronti della Turchia per mancata osservanza della sentenza definitiva della Corte europea che aveva richiesto esplicitamente l’immediata scarcerazione del ricorrente.
Riferimenti normativi
Art. 46 CEDU
Art. 5 CEDU
Art. 18 CEDU
Massima
1. L’intera struttura della Convenzione si basa sul presupposto generale che le autorità pubbliche degli Stati membri agiscano in buona fede. Tale struttura comprende la procedura di monitoraggio e l’esecuzione delle sentenze deve implicare anche la buona fede e avvenire compatibilmente con le “conclusioni e lo spirito” della sentenza. L’obbligo di buona fede è fondamentale in particolare quando la Corte riscontra una violazione dell’articolo 18 CEDU, il cui oggetto e il cui scopo consiste nel vietare abusi di potere.
2. La mancata esecuzione di una sentenza definitiva e vincolante sarebbe incompatibile con il principio della rule of law che gli Stati contraenti si sono impegnati a rispettare al momento della ratifica della Convenzione.
(Nel caso di specie, la Grande Camera ha dichiarato che le autorità turche sono venute meno, ai sensi dell’art. 46 §1 CEDU, al proprio obbligo di dare esecuzione alla sentenza Kavala c. Turchia del 10 dicembre 2019, con cui era stata riscontrata nella custodia cautelare del ricorrente una violazione dell’art. 5 §§ 1 e 4 e dell’art. 18 congiuntamente all’art. 5 § 1 CEDU).
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