Indagini procrastinate e inadeguate relative a soldati scomparsi. Detenzione arbitraria di membri appartenenti a forze greco-cipriote. Diritto alla vita e garanzie procedurali. Trattamenti inumani e degradanti sofferti dalle vittime dei congiunti.
Riferimenti normativi
Art. 2 CEDU
Art. 3 CEDU
Art. 5 CEDU
Massima
1. Dall’Art. 2 CEDU discendono anche obblighi procedurali di tipo investigativo: la ratio è l’effettiva implementazione delle leggi che proteggono il diritto alla vita e l’individuazione dei responsabili delle morti. (In questo caso, sussiste violazione dell’Art. 2 CEDU)
2. Sussiste violazione dell’Art. 3 CEDU quando le autorità non assecondano la richiesta di accedere alle informazioni relative a massicce violazioni di diritti umani da parte della vittima, dei suoi familiari ed eredi.
3. Il prolungato stato di sofferenze che hanno vissuto i familiari delle vittime, in attesa di informazioni sul destino dei loro cari, rientra nell'ambito di applicazione dell’Art. 3 CEDU. (In questo caso, sussiste violazione dell’Art. 3 CEDU)
4. L’incapacità delle autorità turche di condurre un’indagine effettiva sul destino degli uomini scomparsi costituisce una continua violazione dell’Art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza).
5. Anche laddove vi possano essere ostacoli che impediscono lo svolgimento di un'indagine in una situazione particolare, una pronta risposta da parte delle autorità è fondamentale per mantenere la fiducia del pubblico nella loro aderenza allo stato di diritto e nel prevenire qualsiasi apparenza di collusione o tolleranza di atti illeciti.
(Il caso riguarda il ricorso presentato da familiari di alcuni soldati scomparsi nel 1974, dopo essere stati arrestati da militari turchi. Appartenevano alle forze greco-cipriote che, al tempo, si stavano opponendo all’avanzata delle truppe turche).
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