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E.P. c. Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, Causa C-673/20, CGUE, (Grande sezione), 9 giugno 2022

Data
09/06/2022
Tipologia Sentenza
Numerazione C-673/20

Abstract

Cittadinanza europea ed esercizio del diritto elettorale.

Riferimenti normativi

Art. 9, TUE
Art. 50, TUE
Art. 20, TFUE
Art. 22, TFUE

Massima

1. Gli articoli 9 e 50 TUE, nonché gli articoli da 20 a 22 TFUE, in combinato disposto con l’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, devono essere interpretati nel senso che, dal momento del recesso del Regno Unito, il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell’Unione né, in particolare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22 TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest’ultimo Stato.
(La signora E. P. – in seguito all’entrata in vigore dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Ue (1° febbraio 2020) – è stata cancellata dalle liste elettorali francesi e per questo non è stata ammessa alle elezioni comunali del 15 marzo 2020. E. P., dopo aver esperito senza successo le procedure ordinari per il reintegro nelle liste elettorali, si è rivolta al Tribunale di Auch. Il giudice francese, a sua volta, ha adoperato lo strumento del rinvio pregiudiziale, sostenendo che la signora E. P. si trova del tutto privata del diritto di voto).