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Corte costituzionale italiana, N. 276/2016, 16 dicembre 2016

Data
16/12/2016
Tipologia Sentenza
Numerazione 276/2016

Abstract

Cariche elettive regionali. 

Riferimenti normativi

Art. 3, Costituzione
Art. 51, Costituzione
Art. 8, comma 1, D. lgs. n. 235/2012

Massima

1. Non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di differenziare le condizioni di applicabilità della sospensione e della incandidabilità, subordinando solo l'applicazione della pena inflitta, tenuto anche conto che lo statuto dei membri del Parlamento è assistito da garanzie costituzionalmente presidiate, che porrebbero limiti all'estensione con legge ordinaria dell'istituto della sospensione del mandato parlamentare. 

2. La finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione può giustificare un trattamento di maggiore severità nella valutazione delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione inflitte ai consiglieri regionali, dal momento che parte delle funzioni da essi svolte ha natura amministrativa.
(È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. in quanto non prevede - ai fini della sospensione dalle cariche elettive regionali in caso di condanna per determinati reati - una soglia di pena superiore ai due anni, come invece stabilito per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilità).