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Corte costituzionale italiana, N. 134/2018, 26 giugno 2018

Data
26/06/2018
Tipologia Sentenza
Numerazione 134/2018

Abstract

Incompatibilità con la carica di deputato regionale.

Riferimenti normativi

Art. 3, Costituzione
Art. 51, Costituzione
Art. 122, Costituzione
Art. 10 ter, Legge della Regione Sicilia n. 29/1951
Art. 10 quater, Legge della Regione Sicilia n. 29/1951

Massima

1. La questione in riferimento all'art. 5 dello Statuto della Regione Sicilia è inammissibile per difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, mentre l'art. 122 Cost. è evocato senza dare conto delle ragioni per cui esso sarebbe applicabile in una materia assegnata alla competenza della Regione Siciliana in base al suo statuto speciale. È altresì inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., perché il quadro normativo, assunto a tertium comparationis, sulla cui base il giudice a quo prospetta l'irragionevolezza della denunciata lacuna legislativa, è ricostruito in modo largamente incompleto e erroneo, sulla premessa che il regime di incompatibilità dei consiglieri regionali sia tuttora caratterizzato da una rigida disciplina statale unitaria. Il rimettente non tiene conto dell'evoluzione della disciplina in materia di cause di incompatibilità dei consiglieri regionali originata, per le Regioni ordinarie, dalla revisione dell'art. 122 Cost., né dà adeguatamente conto della produzione legislativa in materia delle Regioni a statuto speciale. Anche il confronto con le disposizioni legislative delle altre autonomie speciali risulta incompleto, perché manca ogni riferimento alla normativa dettata da quelle titolari di potestà legislativa primaria. 
(Sono dichiarate inammissibili, per l'inadeguata ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 Cost. e all'art. 5 dello statuto regionale, degli artt. 10 ter e 10 quater della legge regionale Siciliana n. 29 del 1951, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità con la carica di deputato regionale per colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito).