L’Art. 2 CEDU e obblighi procedurali. Dovere di condurre indagini in caso di violazione sostanziale dell’Art. 2 CEDU. Diritto di conoscere la verità sulle circostanze che hanno portato a violazioni massicce dei diritti umani.
Riferimenti normativi
Art. 2 CEDU
Massima
1. L’Art. 2 CEDU (diritto alla vita) include obblighi procedurali, tra cui il dovere, incombente sullo stato, di avviare e condurre indagini adeguate, indipendenti, effettive, immediate.
2. Procrastinare e ostacolare le indagini delle autorità pubbliche viola le garanzie procedurali ex Art. 2 CEDU (Diritto alla vita).
3. Il diritto delle vittime, delle loro famiglie e degli eredi di conoscere la verità sulle circostanze relative a violazioni massicce dei diritti umani è un diritto fondamentale tanto quanto il diritto alla vita. .
4. In applicazione dell’Art. 46 CEDU, lo Stato convenuto deve porre fine a situazioni analoghe al caso di specie, anche alla luce dell’importanza per la società romena di conoscere la verità sugli eventi del dicembre del 1989.
(Il caso riguarda la brutale repressione delle proteste anti-governative del dicembre 1998, che portarono al rovesciamento del regime di Nicolae Ceauşescu. Le indagini sui colpevoli furono procrastinate e ostacolate in vario modo)
Note
La Corte dichiara violato anche l’Art. 8, in relazione ad uno dei ricorrenti, il quale fu sorvegliato segretamente e i cui documenti, illegalmente ottenuti, furono conservati per anni.
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