Illegittimità costituzionale della norma che non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum approvato.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1, CEDU
Art. 37, comma 3, legge n. 352/1970
Massima
1. Nel giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo di alcune disposizioni delle leggi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (rispettivamente, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e d.lgs. n. 533 del 1993, n. 533), della legge n. 51 del 2019, e della legge n. 165 del 2017, è dichiarata manifestamente inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale, per difetto di rilevanza, sollevata dai cinque Consigli regionali promotori in riferimento all'art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970 (in quanto non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum approvato, condizionata all'adozione delle misure applicative della normativa di risulta).
(Con ordinanza del 20 novembre 2019, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo, promossa dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto).
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