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Corte costituzionale italiana, N. 35/2021, 11 marzo 2021

Data
11/03/2021
Tipologia Sentenza
Numerazione 35/2021

Abstract

Sospensione da cariche elettive in caso di condanna non definitiva.

Riferimenti normativi

Art. 117, comma 1, Costituzione 
Art. 3, Prot. 1, CEDU
Art. 8, comma 1, D. lgs. n. 235/2012

Massima

1. Alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, non è affatto necessario che l'applicazione in concreto delle misure restrittive del diritto di voto avvenga attraverso un provvedimento giurisdizionale, potendo scegliere gli Stati contraenti di "incorporare" la valutazione del carattere proporzionale della misura nel testo delle loro leggi, con la precisa definizione, direttamente in esse, delle circostanze in cui la misura stessa può essere applicata, spettando poi alla medesima Corte stabilire se il risultato sia stato raggiunto e se, in generale, la soluzione regolativa prescelta siano conformi all'art. 3 Prot. 1 CEDU. La concreta regolazione della misura della sospensione cautelare contenuta nella norma censurata opera un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e in ogni caso non presenta sintomi di arbitrarietà tali da determinarne il contrasto con il parametro convenzionale indicato, come interpretato dalla Corte EDU. 
(Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 Prot. 1 CEDU - dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, che prevede l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle cariche regionali come automatica conseguenza della condanna penale non definitiva per determinati reati, precludendo al giudice chiamato a pronunciarsi sul provvedimento sospensivo di valutare in concreto la proporzionalità tra i fatti oggetto di condanna e la stessa sospensione).