1. L'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica deve permettere al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati e non lasciare allo stesso la sola possibilità di ratificare la scelta dei candidati già decisa dai partiti, attraverso un gioco di procedure nella formazione delle liste elettorali, determinando, in tal modo, unilateralmente la scelta dei candidati, i quali, pertanto, vengono ad assumere la qualifica e il ruolo di nominati e non già di eletti.
(Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2; 59, comma 1; 83, commi 1, numero 5), e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, impugnati in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU).