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Corte costituzionale italiana, N. 56/2017, 10 marzo 2017

Data
10/03/2017
Tipologia Sentenza
Numerazione 56/2017

Abstract

Domanda di collocamento in aspettativa per motivi elettorali.

Riferimenti normativi

Art. 51, Costituzione 
Art. 2, comma 5, Legge 23/04/1981, n. 154

Massima

1. È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, censurato dalla Corte d'appello di Catanzaro - in riferimento all'art. 51 Cost. - nella parte in cui prevede che gli effetti dell'aspettativa per motivi elettorali, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni, decorrano dal provvedimento dell'amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, anziché dalla data di presentazione della domanda stessa.

2. L'invocata immediatezza degli effetti della domanda di aspettativa si presterebbe a una censura di irragionevolezza, in quanto produrrebbe un trattamento ingiustificatamente differenziato in melius rispetto all'ipotesi delle dimissioni, la quale, pur comportando la più gravosa conseguenza della definitiva cessazione del rapporto di servizio, rimarrebbe soggetta al termine previsto dal comma censurato. 
(Il Tribunale ordinario di Catanzaro dichiarava la decadenza dalla carica di un consigliere regionale della Calabria, per la sussistenza di una causa di ineleggibilità al momento della presentazione della candidatura, e lo ha sostituito con il ricorrente, primo dei non eletti nella medesima lista).