Certezza e stabilità dei rapporti giuridici in materia elettorale.
Riferimenti normativi
Art. 3, Costituzione
Art. 3, Legge della Regione Sicilia n. 6, 03/03/2020
Massima
1. L'esigenza di tutela del legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria e del principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici si presenta, con particolare evidenza, in relazione ad interventi retroattivi nella materia elettorale, in cui affidamento e stabilità dei rapporti giuridici sono posti a tutela di diritti e beni di peculiare rilievo costituzionale, come il diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost., aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica, e lo stesso diritto di voto esercitato ai sensi dell'art. 48 Cost., diritto che svolge una funzione decisiva nell'ordinamento costituzionale, in quanto ha come connotato essenziale il suo collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme.
(È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2020, che, qualificandosi come norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, prevede che per attribuire il premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nei casi in cui la percentuale del 60% dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi).
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