Pandemia COVID-19 e divieto generalizzato di riunioni pubbliche per due mesi e mezzo. Sanzioni penali in caso di violazione del divieto. Assenza di controllo giudiziario di proporzionalità. Violazione dell'Art. 11 CEDU (libertà di riunione).
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. A fronte della minaccia rappresentata dal COVID-19 per la società e la salute pubblica, restringere temporaneamente la libertà di riunione costituisce uno scopo legittimo prescritto dall'Art. 11 CEDU.
2. Alla luce dell'importanza della libertà di riunione in una società democratica, da una parte, e della natura generalizzata e della durata significativa del divieto di manifestazioni pubbliche, dall'altra, l'interferenza con il godimento dei diritti tutelati dall'art. 11 CEDU non è proporzionata agli obiettivi perseguiti, considerata, inoltre, la natura e la severità delle possibili sanzioni in caso di violazione del divieto di riunioni pubbliche.
3. I tribunali nazionali non hanno condotto un'effettiva revisione delle misure in questione durante il periodo di vigenza della norma. Lo Stato convenuto ha quindi oltrepassato il margine di apprezzamento. Di conseguenza, l'interferenza non era necessaria in una società democratica.
(Caso in cui la ricorrente era un'associazione il cui scopo dichiarato era la difesa degli interessi dei lavoratori e dei non lavoratori e delle organizzazioni che ne fanno parte, in particolare nell'ambito delle libertà sindacali e democratiche. Invocando l'articolo 11 della Convenzione, ha sostenuto di essere stata privata del diritto di organizzare o partecipare a qualsiasi riunione pubblica, in virtù di un'ordinanza emanata durante i primi mesi della pandemia di COVID-19, marzo-maggio 2020)
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