Estradizione per ragioni etniche. Divieto di tortura. Divieto di discriminazione. La Corte non ha riscontrato violazione.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
1. Il caso riguarda una persona russa estradata Kyrgyzstan in quanto appartenente a una minoranza uzbeca, perseguitata dal 2010.
2. Nei casi di estradizione, gli Stati sono tenuti non solo a cooperare, ma anche a rispettare la natura assoluta del divieto di trattamenti inumani e degradanti e di tortura, contenuti nell'art. 3 CEDU.
3. La Corte ha ritenuto che l'art. 3 CEDU non fosse violato, poiché report recenti dimostrano che il rischio per le minoranze in parola non è più sussistente.
Cookies
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy