Ostensione di bandiere a carattere religioso su edifici pubblici e libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Primo Emendamento, Costituzione degli Stati Uniti d'America
Massima
1. Una valutazione olistica diretta a determinare se un governo intenda parlare per sé ovvero regolamentare una manifestazione privata del pensiero prevede diversi tipi di prove, tra cui la storia del discorso in questione; la probabile percezione da parte del pubblico rispetto a quale soggetto stia parlando (il governo o un privato cittadino); e la misura in cui il governo abbia attivamente plasmato o controllato tale manifestazione del pensiero.
2. Laddove l’issare e sventolare bandiere di gruppi privati non costituisca una forma di manifestazione del pensiero da parte del governo, il rifiuto nei confronti di un gruppo privato di innalzare le proprie bandiere in virtù delle proprie visioni religiose ne comprime la libertà di parola.
3. Qualora non parli per se stesso, il governo non può escludere discorsi privati fondati su posizioni di stampo religioso. Ciò costituisce una inammissibile discriminazione del pensiero.
(Nel caso di specie, la Corte Suprema ha stabilito all’unanimità che il diniego opposto ad un gruppo di privati cittadini di issare temporaneamente una bandiera cristiana sulla sede del municipio di Boston in occasione di un evento celebrativo autorizzato dal medesimo Comune viola la Clausola della libertà di espressione del Primo Emendamento).
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