Educazione religiosa del minore. Non viola l’articolo 14 della CEDU, in combinato disposto con l'articolo 8, letto alla luce dell'articolo 9, il divieto imposto al genitore, nel corso del giudizio di affidamento, di astenersi dal coinvolgere la figlia nelle funzioni e nelle pratiche della sua religione.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Le disposizioni concrete per l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori definite dai giudici nazionali non possono, in quanto tali, violare la libertà di un ricorrente di manifestare la propria religione. L'obiettivo prioritario è tener conto dell'interesse superiore dei figli e consiste nel conciliare le scelte educative di ciascun genitore e nel cercare di trovare un equilibrio soddisfacente tra le posizioni individuali dei genitori, precludendo qualsiasi giudizio di valore e, ove necessario, stabilendo regole minime riguardo alle pratiche religiose personali.
2. L'interesse del minore risiede principalmente nella necessità di mantenere e promuovere il suo sviluppo in un ambiente aperto e pacifico, conciliando per quanto possibile i diritti e le convinzioni di ciascuno dei suoi genitori. Pertanto, una violazione della Convenzione non può essere riscontrata se il provvedimento impugnato ha avuto scarsa influenza sulle pratiche religiose del ricorrente ed è stato comunque diretto unicamente a risolvere il conflitto sorto dalla contrapposizione tra le concezioni educative dei due genitori, al fine di salvaguardare l'interesse superiore del minore.
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