Art. 3, comma 2, Costituzione
Art. 51, comma 1, Costituzione
Art. 71, comma 3, Decreto legislativo n. 267/2000
Art. 30, lett. d) bis,d. P. R. n. 570/1960
Art. 30, lett. e),d. P. R. n. 570/1960
Massima
1. Nel caso di specie, veniva dichiarato incostituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3, secondo comma, e 51, primo comma della Costituzione, il combinato disposto degli articoli 71, comma 3 bis, del Testo unico degli Enti Locali e 30, primo comma, lettera d) bis ede) del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, nella parte in cui non prevedono l’esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
2. Il rimedio dell'esclusione dalla competizione elettorale della lista è necessario per assicurare il precetto costituzionale di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, nonché per tutelare il principio di uguaglianza sostanziale e un corretto bilanciamento tra l'interesse al riequilibrio della rappresentanza con quello della rappresentatività.
(La Corte costituzionale, in seguito ad una ordinanza di rimessione da parte del Consiglio di Stato, Terza Sezione, ha dischiarato incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di cinquemila abitanti, dell’esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi).
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