Mancanza di indagini adeguate da parte delle autorità nazionali sulle denunce di irregolarità elettorali.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. La Corte ha osservato, in primo luogo, che quando si è di fronte ad un reclamo circa le elezioni non è in gioco il diritto del ricorrente a vincere le elezioni, ma il suo diritto a potersi candidare liberamente ed effettivamente ad esse.
2. Gli Stati dovevano garantire uno sforzo genuino per affrontare la sostanza di singoli reclami di irregolarità elettorali e che le decisioni siano sufficientemente motivate. I reclami del ricorrente non sono stati affrontati in modo efficace a livello nazionale e sono stati respinti in modo arbitrario.
(Il ricorrente ha denunciato una serie di irregolarità durante le elezioni parlamentari. A sostegno delle sue accuse ha presentato alla Commissione elettorale centrale gli originali degli affidavit degli osservatori elettorali, insieme a nastri audio e altre prove. La Commissione elettorale circoscrizionale ha respinto il reclamo del ricorrente come non fondato senza ulteriori approfondimenti).
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