Esclusione illegittima e ingiustificata di due distretti elettorali dal conteggio dei voti a livello nazionale.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. Il partito ricorrente aveva il diritto, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, di contare sugli elettori di Khulo e Kobuleti, indipendentemente dalle sue possibilità di ottenere la maggioranza dei loro voti. Infatti, La CEC annullando i risultati delle elezioni in questi due distretti non solo ha superato la sua autorità, ma ha anche agito senza una adeguata base legale o la garanzia di un giusto processo.
2. L'esclusione degli elettori, soprattutto se arbitraria, potrebbe impedire l'effettivo esercizio del diritto di elettorato da parte di un candidato.
(In seguito a diverse denunce di irregolarità nelle elezioni del 28 marzo, la CEC ha annullato i risultati nei distretti elettorali di Kobuleti e Khulo, nella Repubblica autonoma di Ajaria, e ha fissato al 18 aprile 2004 la data per una nuova votazione).
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