Condanna per "pubblica difesa di crimini di guerra o di collaborazionismo" a seguito dell'apparizione su un quotidiano nazionale di un annuncio che presentava in modo positivo alcune azioni di Philippe Pétain.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. L'articolo 10 della CEDU protegge non solo la sostanza delle idee e delle informazioni espresse, ma anche la forma in cui vengono trasmesse.
2. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 10 della CEDU, la libertà di espressione si applica non solo alle "informazioni" o alle "idee" che sono accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, scioccano o disturbano; tali sono le esigenze di quel pluralismo, di quella tolleranza e di quell'ampiezza di vedute senza le quali non esiste una "società democratica".
(I due ricorrenti, condannati per aver pubblicato su un quotidiano francese un testo volto a riabilitare la figura del Maresciallo Pétain, lamentavano la violazione dell’art. 10 della CEDU, in quanto condannati per le loro opinioni).
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