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Focus

Uno sguardo d’insieme su alcune tematiche di specifico interesse per il pluralismo

La protezione dei diritti umani di fronte all’emergenza climatica

La protezione dei diritti umani di fronte all’emergenza climatica

Negli ultimi anni, i tribunali nazionali e internazionali sono stati chiamati a delineare gli obblighi degli Stati di fronte all’emergenza climatica. L’espansione della climate litigation, promossa da organizzazioni non governative, movimenti e gruppi della società civile, riflette non solo la crescente responsabilizzazione degli Stati per l’insufficienza delle loro politiche ambientali, ma anche una trasformazione nel modo di comprendere i doveri statali dinanzi al cambiamento climatico. Il dovere di mitigare e adattarsi ai mutamenti del clima viene oggi interpretato non più soltanto come un obbligo ambientale, ma come un dovere giuridico legato alla protezione dei diritti fondamentali.

La lettura della crisi climatica attraverso la lente dei diritti umani ha prodotto un fenomeno singolare: corti diverse, partendo da tradizioni giuridiche e contesti politici differenti, hanno formulato risposte proprie riguardo al dovere statale di proteggere persone e gruppi vulnerabili di fronte ai cambiamenti climatici. Se la Corte europea dei diritti dell’uomo fonda la sua analisi sulla protezione individuale, la Corte interamericana amplia la prospettiva alla dimensione collettiva, mentre la Corte internazionale di giustizia tenta di elaborare un linguaggio universale capace di armonizzare entrambe.

Nella sentenza Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera (9 aprile 2024), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che i cambiamenti climatici costituiscono «una grave minaccia, attuale e futura, al godimento dei diritti umani garantiti dalla Convenzione» (par. 436). Facendo leva sull’articolo 8 della Convenzione, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, la Corte ha riconosciuto che lo Stato ha il dovere di garantire una «protezione effettiva contro gli effetti gravi e negativi dei cambiamenti climatici sulla vita, la salute, il benessere e la qualità della vita delle persone» (par. 519), imponendo agli Stati obblighi positivi di mitigazione e adattamento (par. 545). La decisione segna una svolta: la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico cessa di essere materia di discrezionalità politica e diventa parte integrante del nucleo dei diritti umani europei, pur restando entro il margine di apprezzamento nazionale.

La Corte interamericana dei diritti umani, nel Parere consultivo n. 32/25 (L’emergenza climatica e i diritti umani, 29 maggio 2025), adotta una matrice concettuale differente. Essa propone una visione relazionale e comunitaria dei diritti umani, riconoscendo che i cambiamenti climatici colpiscono non solo individui, ma anche comunità, popoli indigeni e gruppi storicamente vulnerabili. La Corte afferma l’obbligo degli Stati di adottare tutte le misure necessarie per ridurre sia i rischi derivanti dal degrado climatico sia la vulnerabilità delle popolazioni colpite (par. 227), riconoscendo la vulnerabilità differenziata dei popoli indigeni, delle donne e delle comunità locali. Distingue inoltre tra “diritti sostanziali” (vita, integrità personale, salute, proprietà) e “diritti procedurali” (libertà di espressione e di associazione, informazione, partecipazione e accesso alla giustizia), sottolineando che il rispetto di questi ultimi «è un requisito essenziale per garantire la legittimità e l’efficacia dell’azione climatica» (par. 458).

La Corte internazionale di giustizia, nel Parere consultivo del 23 luglio 2025 su Obblighi degli Stati rispetto al cambiamento climatico, tenta di tradurre tali esperienze in un linguaggio giuridico universale. Essa afferma che «la protezione dell’ambiente è una condizione preliminare per il godimento dei diritti umani» (par. 373), riconoscendo che gli impatti del riscaldamento globale, come l’innalzamento del livello del mare, la desertificazione e i disastri naturali, «possono compromettere in modo significativo il godimento di determinati diritti umani» (par. 376), tra cui il diritto alla vita, alla salute, a un tenore di vita adeguato e i diritti delle donne, dei bambini e dei popoli indigeni (parr. 377-382). Nel formulare una “grammatica comune” che intreccia obblighi climatici e obblighi in materia di diritti umani, la Corte svolge un ruolo di sintesi, cercando di individuare un minimo denominatore condiviso che integri le diverse tradizioni giuridiche senza annullarne le specificità regionali.

Queste decisioni riflettono diversi tentativi di risposta allo stesso problema globale. Tuttavia, sebbene convergenti nel riconoscere la relazione tra clima e diritti umani, esse possono generare frammentazione e incertezza circa la coerenza tra i regimi giuridici. Tale frammentazione non deriva solo da divergenze interpretative, ma anche dalla mancanza di meccanismi istituzionali capaci di favorire un dialogo coerente tra le corti.

L’estensione del linguaggio dei diritti umani alla sfera climatica rappresenta un progresso significativo in termini di effettività degli obblighi statali. Tuttavia, impone anche la sfida di armonizzare giurisdizioni e ordini normativi molteplici, evitando che il pluralismo si trasformi in frammentazione. Il potenziale trasformativo di questa tendenza dipende da un dialogo interistituzionale strutturato, capace di riconoscere che la protezione dei diritti umani e del clima non è monopolio di alcun ordine giuridico.

 

(Focus a cura di Bernardo Mageste Castelar Campos)

 

Bibliografia essenziale:

 

H. Arling, H. Taghavi, KlimaSeniorinnen v. Switzerland – A New Era for Climate Change Protection or Proceeding with the Status Quo?, in EJIL: Talk!, 6 aprile 2023.

 

S. Atapattu, Climate Litigation, International Human Rights and the Right to a Healthy Environment: Connecting the Dots, in F. Sindico, K. McKenzie, G. Médici Colombo, L. Wegener (a cura di), Research Handbook on Climate Change Litigation, Cheltenham, 2024, 304 ss.

 

C.A. Gomes, H. Oliveira, A. Rocha, M. Fermeglia (a cura di), Climate Change Before International Courts: A Comparative Study, Londra, 2026.

 

R. Pisillo Mazzeschi, Diritti umani e cambiamento climatico: brevi note sulla sentenza KlimaSeniorinnen della Corte di Strasburgo, in Diritti umani e diritto internazionale, 2024, 383 ss.

 

S.A. Samuel, J.A. Carrillo Bañuelos, The Role of Advisory Opinions in International Law in the Context of the Climate Crisis: The Dialogue between the ICJ, the ITLOS, the IACtHR, and the AfCtHPR, in M.A. Tigre, A. Rocha (a cura di), The Role of Advisory Opinions in International Law in the Context of the Climate Crisis, Leiden, 2025, 116 ss.

 

F. Sindico, M. M. Mbengue (a cura di), Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects, Cham, 2021.

 

Giurisprudenza citata:

 

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, n. 53600/20, Corte EDU (Grande Camera), 9 aprile 2024.

 

L’emergenza climatica e i diritti umani, Parere Consultivo n. 32/25, Corte IDU, 29 maggio 2025.

 

Obblighi degli Stati rispetto al cambiamento climatico, Parere consultivo, Corte internazionale di giustizia, 23 luglio 2025.

 

Giurisprudenza correlata:

 

Carême c. Francia, n. 7189/21, Corte EDU (Grande Camera), 9 aprile 2024.

 

Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e 32 altri, n. 39371/20, Corte EDU (Grande Camera), 9 aprile 2024.

 

Ambiente e diritti umani, Parere Consultivo n. 23/17, Corte IDU, 15 novembre 2017.