Il rapporto tra arbitrato internazionale e diritti umani alla luce della c.d. saga Semenya

Il rapporto tra arbitrato internazionale, diritti umani e pluralismo rimane ad oggi un rapporto controverso e in parte ancora irrisolto. L’arbitrato è tradizionalmente concepito come un meccanismo fondato sull’autonomia privata e sulla volontà delle parti, orientato a garantire una soluzione celere ed efficace delle controversie. I diritti umani, anche quando azionati in sede contenziosa, presentano invece una componente pubblicistica intrinseca, in quanto espressione di interessi che trascendono la sfera meramente individuale. La c.d. “saga Semenya” offre, sotto questo profilo, un’illustrazione particolarmente significativa delle tensioni che possono emergere tra i due ambiti.
Protagonista della vicenda è Caster Semenya, atleta olimpionica sudafricana nata con una variazione delle caratteristiche sessuali che comporta livelli naturali di testosterone superiori alla media femminile. La federazione internazionale di atletica, World Athletics, aveva adottato un regolamento che subordinava la partecipazione alle competizioni femminili al rispetto di una determinata soglia di testosterone, imponendo, in caso di superamento, la riduzione dei livelli mediante trattamento ormonale.
Ritenendo tale disciplina lesiva dei propri diritti, Semenya adiva il Tribunale arbitrale dello sport (TAS), chiedendo di dichiarare l’illegittimità dell’obbligo di trattamento quale condizione per continuare a competere. Con lodo del 2019, il TAS respingeva il ricorso, ritenendo che la regolamentazione fosse giustificata dall’esigenza di garantire l’equità nelle competizioni femminili.
Il lodo veniva quindi impugnato dinanzi al Tribunale federale svizzero, giudice dello Stato della sede arbitrale. Come noto, il controllo esercitato dal giudice statale sui lodi internazionali è circoscritto ai motivi di annullamento previsti dal diritto nazionale e si caratterizza per un approccio restrittivo. Nel caso di specie, Semenya deduceva la contrarietà del lodo all’ordine pubblico svizzero, nonché ai propri diritti umani fondamentali. Il Tribunale federale respingeva tuttavia l’impugnazione, escludendo che ricorressero i presupposti per l’annullamento.
Esauriti i rimedi interni, la controversia giungeva dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (“Corte EDU”). Con sentenza del 2023, la Corte accertava la violazione dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata), nonché degli artt. 6 e 13 CEDU in relazione al c.d. giusto processo. In particolare, la Corte rilevava che, in presenza di discriminazioni fondate sul genere o sulle caratteristiche sessuali, il margine di apprezzamento degli Stati è particolarmente ristretto e che le autorità svizzere non avevano garantito alla ricorrente un controllo giurisdizionale effettivo e adeguato sulle sue doglianze.
A fronte di tale prima pronuncia, la Svizzera richiedeva un riesame della sentenza della Corte EDU innanzi alla Grande Camera della stessa. Tale possibilità è prevista dall’art. 43 CEDU in situazioni eccezionali. Nella propria istanza di rinvio, la Svizzera sollecitava un riesame della decisione del 2023 nella parte in cui la Corte aveva ritenuto che gli organi giurisdizionali nazionali, nel non annullare il lodo reso dal TAS, avessero violato il diritto a un equo processo.
Con sentenza del 10 luglio 2025, la Grande Camera confermava, nei suoi tratti essenziali, le violazioni già accertate. La Corte osservava che, nel sistema sportivo internazionale, l’accesso all’arbitrato dinanzi al TAS presenta caratteri di sostanziale obbligatorietà: l’atleta che intenda partecipare a competizioni disciplinate da regolamenti federali non dispone, in concreto, di un’alternativa reale alla clausola compromissoria. In un simile contesto, il controllo del giudice statale sull’eventuale annullamento del lodo non può esaurirsi in una verifica meramente formale e restrittiva di compatibilità con l’ordine pubblico, ma deve tradursi in un esame effettivo delle censure fondate sui diritti convenzionali. La limitatezza del sindacato esercitato dal Tribunale federale è stata pertanto ritenuta incompatibile con le garanzie dell’art. 6 CEDU.
La vicenda Semenya mette così in luce, in modo emblematico, la tensione tra la logica consensuale dell’arbitrato e l’esigenza di assicurare una tutela piena ed effettiva dei diritti fondamentali, specialmente in contesti nei quali l’autonomia negoziale risulta strutturalmente compressa.
(Focus a cura di Pietro Campana)
Bibliografia essenziale:
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Giurisprudenza correlata:
Semenya c. Svizzera, N. 10934/21, Corte EDU (Terza Sezione), 11 luglio 2023.
Semenya c. Svizzera, N. 10934/21, Corte EDU (Grande Sezione), 10 luglio 2025.
