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SM c. Entry Clearance Officer, UK Visa Section, Causa C-129/18, CGUE, 26 marzo 2021

Abstract

Ammissibilità del rilascio di permesso di ingresso per figlio adottivo di un cittadino dell’Unione a favore di una minore affidata in tutela in virtù del regime della kafala (accoglienza legale). Interesse superiore del minore. 

Riferimenti normativi

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Massima

1. La nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell’Unione, ai sensi dell’art. 2, della direttiva 2004/38, riguarda l’esistenza di un legame di filiazione biologica. Tuttavia, tenuto conto dell’esigenza di interpretazione estensiva di detta nozione risultante dall’obiettivo della direttiva, vale a dire facilitare e rafforzare la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione, essa deve altresì essere intesa come ricomprendente anche il figlio adottivo di tale cittadino, allorché sia dimostrato che l’adozione crei un legame di filiazione giuridica tra il minore e il cittadino dell’Unione interessati.

2. Posto che il regime della kafala algerina non crea un legame di filiazione tra il minore e il tutore, un minore posto sotto la tutela legale di un cittadino dell’Unione in forza di detto regime non può essere considerato «discendente diretto» di un cittadino dell’Unione. Invece, la nozione di «altro familiare» di cui all’art. 3, della direttiva 2004/38 è tale da ricomprendere la situazione di un minore che è stato posto, presso cittadini dell’Unione, sotto un regime di tutela legale quale la kafala algerina e del quale tali cittadini si fanno carico del mantenimento, l’istruzione e la protezione, in forza di un impegno assunto sulla base del diritto del paese d’origine del minore. 

3. È  compito delle autorità nazionali, in forza del art. 3, della direttiva 2004/38, letto in combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, agevolare l’ingresso e il soggiorno di un minore in quanto altro familiare di un cittadino dell’Unione, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell’interesse superiore del minore in questione. Nell’ambito di tale valutazione, si deve altresì tener conto degli eventuali rischi che il minore interessato sia vittima di un abuso, di sfruttamento o di tratta dei minori, fermo restando che tali rischi non possono essere presunti in considerazione del fatto che la procedura di assoggettamento al regime della kafala algerina è basata su una valutazione dell’idoneità dell’adulto e dell’interesse del minore che sarebbe meno approfondita del procedimento condotto, nello Stato membro ospitante, ai fini dell’adozione o della collocazione di un minore in un nucleo familiare.

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