Procedimento penale per tentata costituzione di un partito politico su base religiosa. Libertà di riunione e di associazione per i membri di una minoranza etnico-religiosa.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Una condanna penale rappresenta una tra le forme più gravi di interferenza rispetto al diritto alla libertà di associazione, che mira tra l’altro alla tutela delle opinioni e della libertà di esprimerle, soprattutto laddove siano coinvolti partiti politici.
2. Le sanzioni penali inflitte a seguito del tentativo di costituire un partito politico religiosamente orientato non costituiscono una misura necessaria in una società democratica, qualora l’obiettivo di garantire la pacifica coesistenza di gruppi etnici e religiosi perseguito dalle autorità possa essere raggiunto semplicemente con il rifiuto di registrare l’aspirante partito ovvero sciogliendo quest’ultimo in caso di dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.
(Caso in cui la Corte ha ritenuto che il procedimento penale avviato nei confronti di due cittadini bulgari, appartenenti alla minoranza turco-musulmana, per tentata costituzione di un partito politico su base religiosa integri una violazione dell’articolo 11 CEDU).
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