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Mamazhonov c. Russia, N. 17239/13, Corte EDU (Prima Sezione), 23 ottobre 2014

Abstract

Cooperazione giudiziaria in materia penale. Rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti nel caso di estradizione del ricorrente verso il Paese richiedente. Onere della prova.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU

Massima

1. Gli Stati contraenti hanno il diritto, secondo l’ordinamento internazionale, di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri; mentre il diritto di asilo non risulta espressamente contemplato dalla CEDU o dai suoi Protocolli. Tuttavia, l’espulsione o l’estradizione da parte di uno Stato contraente può dar luogo a una violazione dell'articolo 3 CEDU laddove vi siano seri motivi per ritenere che la persona interessata, nel caso di trasferimento forzoso verso il Paese richiedente, dovrebbe affrontare un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
2. In linea di principio, spetta al ricorrente fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare che, ove la misura contestata dovesse essere attuata, egli sarebbe esposto a un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Laddove vengano fornite tali prove, spetta al Governo convenuto dissipare ogni dubbio al riguardo.
3. Al fine di accertare la situazione generale in un determinato paese, la Corte può attribuire rilievo sia alle fonti governative sia ai report pubblicati di recente dalle associazioni indipendenti per la protezione dei diritti umani. Nel valutare la situazione generale del Paese richiedente, la Corte considera qualsiasi miglioramento o peggioramento nella protezione dei diritti umani, eventualmente in relazione a un particolare gruppo o area geografica che potrebbe essere rilevante in relazione alle circostanze personali del ricorrente. Allo stesso tempo, il semplice riferimento a un problema generale concernente il rispetto dei diritti umani in un determinato Paese non giustifica di per sé il rifiuto dell'estradizione: infatti, mentre le informazioni a disposizione della Corte descrivono la situazione generale, le doglianze del ricorrente devono essere corroborate da ulteriori elementi di prova, con riferimento alle specifiche circostanze individuali che giustificano il timore di subire maltrattamenti.
4. Nel caso in cui lo Stato ricevente abbia fornito garanzie diplomatiche, esse costituiscono un ulteriore fattore rilevante che la Corte deve prendere in considerazione. Tuttavia, tali garanzie non sono di per sé sufficienti per assicurare una protezione adeguata contro il rischio di eventuali maltrattamenti nel caso di estradizione. Occorre, infatti, esaminare se le garanzie in questione forniscono, nella loro applicazione pratica, una protezione sufficiente contro il rischio di maltrattamenti del ricorrente nel caso di esecuzione della misura impugnata.