Divieto di trattamenti inumani e degradanti. Comportamenti violenti degli agenti di polizia determinati da pregiudizi etnici o razziali. Divieto di discriminazione. Profilazione etnica.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Il comportamento violento dagli agenti di polizia, nel corso di una retata diretta contro la locale comunità rom, costituisce un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU (caso in cui le forze dell’ordine avevano fatto irruzione all’interno di un’abitazione e alcuni componenti del nucleo familiare, completamente estranei alla commissione di reati, avevano dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite riportate nel corso dell’operazione).
2. La pianificazione e l’esecuzione di una retata di polizia nei confronti della comunità rom – giustificata sulla base di una presunta connessione tra l’appartenenza etnica e la tendenza al comportamento criminale – costituisce un’attività di profilazione razziale, contraria al divieto di discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU.
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