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Partito Comunista Unito di Turchia e Altri c. Turchia, N. 19392/92, Corte EDU (Grande Camera), 30 gennaio 1998

Abstract

Scioglimento di un partito politico sulla base della propria denominazione. Ruolo dei partiti politici all’interno di una società pluralista e democratica.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

1. I partiti politici sono una forma di associazione che riveste un ruolo essenziale nell’assicurare il pluralismo e il corretto funzionamento della democrazia. Essi offrono un contributo fondamentale al dibattito politico, che si colloca al centro del concetto di società democratica.

2. La protezione garantita ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione non è delimitata al momento dell’istituzione di un’associazione, bensì si estende all’intera esistenza di quest’ultima.

3. Le associazioni, ivi inclusi i partiti politici, non sono escluse dalla protezione garantita ai sensi della Convenzione per il semplice fatto che le loro attività siano considerate dalle autorità nazionali una minaccia per le strutture costituzionali dello Stato e richiedano l’imposizione di restrizioni.

4. Non vi può essere alcuna giustificazione nell’ostacolare un gruppo politico per il mero fatto che esso tenti di discutere pubblicamente la condizione di una parte della popolazione dello Stato – quali ad esempio i cittadini di origine curda – e di partecipare alla vita politica della nazione al fine di individuare, secondo le regole democratiche, soluzioni che siano in grado di soddisfare tutti i soggetti interessati.

5. La denominazione scelta da un partito politico, in assenza di altre circostanze rilevanti e sufficienti, non può di per sé giustificare l’adozione di una misura tanto drastica quanto il suo scioglimento.

(Nel caso in esame, la Corte costituzionale turca aveva sciolto un partito politico per il solo fatto di aver utilizzato nel proprio nome il termine “comunista” ed aver asseritamente incoraggiato il separatismo e la divisione della nazione, ancor prima che tale partito fosse in grado di dare inizio alle proprie attività. La Corte europea ha stabilito all’unanimità che, in mancanza di qualsivoglia attività da parte del partito ricorrente, il suo scioglimento integra una violazione dell’articolo 11 della Convenzione).

Note

La presente decisione ha inaugurato un consolidato orientamento giurisprudenziale da parte della Corte europea in materia di scioglimento di partiti politici ad opera della Corte costituzionale turca, rispetto al quale la sentenza Refah Partisi and Others v. Turkey pronunciata dalla Grande Camera nel 2003 costituirà un importante overruling.